Medicina del lavoro in epoca di Covid 19: possono medici ed infermieri essere a loro volta vittime di malasanità?
Tutele previdenziali e risarcimento.
Medici, infermieri ospedalieri e operatori sanitari delle case di riposo, vivono in un ambiente pericoloso.
Fatti recenti hanno evidenziato come l’Ospedale sia costantemente un luogo di lavoro ad alta concentrazione infettiva.
Giuridicamente la contrazione di una malattia infettiva costituisce infortunio sul lavoro, in quanto determinata da causa violenta esterna, e non da malattia professionale, come ad esempio le lesioni artrosiche al rachide degli infermieri e delle o.s.s., cui essi vanno soggetti cronicamente a seguito del sollevamento e della movimentazione manuale di malati;
tuttavia, ove vi fosse una copertura contributiva INAIL, il primo presidio in caso di infezione è appunto la richiesta di rendita, sia a favore della vittima se rimasta invalida, sia a favore del coniuge superstite, che dei figli minori: ciò indipendentemente dalla prova di qualsiasi responsabilità della struttura datrice di lavoro.
Alla tutela previdenziale si somma il diritto al risarcimento nei confronti della struttura datrice di lavoro, indipendentemente dall’adozione di corretti protocolli medici di profilassi.
La prevenzione degli infortuni sul lavoro incombe sull’ente datore ai sensi, non solo dell’art. 2087 c.c., ma del d. lgs. 81/08.
Il meccanismo previsto dalle due norme è ferreo: