Il nostro studio è stato il primo in Italia a sostenere che l’Iva non era dovuta sulle tariffe di igiene ambientale e ad ottenerne il rimborso nei confronti del soggetto che erogava il servizio per 10 anni di arretrati (tesi ormai convalidata dalla Corte di Cassazione).
Oggi la battaglia si è trasferita sull’Iva sulle accise, dell’acqua e del gas, che sono imposte sul servizio pubblico di erogazione di tali beni di consumo.
Si tratta di imposte importanti su cui l’Iva non è dovuta perché le accise non fanno parte del prezzo del prodotto e vengono abusivamente riscosse dalle concessionarie dell’erogazione del servizio senza alcuna giustificazione giuridica.
L’azione può essere esercitata facilmente perché le spese vengono rimborsate dall’ente erogatore.