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Venezia, licenziato dipendente per ... non aver scritto nulla.

Dipendente licenziato per un post su Facebook.
 
In data 31.07.23 veniva pubblicato sulla pagina facebook di una stampa locale notizia dell’avvio di un corso di formazione;
la frase dalla quali poi è nato un caso giudiziario era la seguente: “Dilettanti allo sbaraglio con un potere enorme.”
L’articolo aveva il titolo “Venezia, al via un corso per croupier: ci sono 60 posti, costa € 2.000” e aveva lo scopo di informare i lettori dell’iniziativa di una società di avviare tale corso di formazione.
A questo articolo altro utente scriveva: “€ 2.000 regalati e neanche la certezza che ti assumono”
Seguiva risposta del dipendente della società: “posso solo dire che hai ragione e con questo chiudo. Dilettanti allo sbaraglio con un potere enorme”, riferendosi non al, permaloso, datore di lavoro, bensì ai partecipanti al corso.
Per questo commento il dipendente, difeso dall’avv. Livia Cornelio, dello studio legale Cornelio di Mestre, è stato licenziato in tronco ed ha impugnato il licenziamento chiedendo la reintegra del posto di lavoro nonché un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto di riferimento ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Tale richiesta venne accolta in primo grado, con condanna inoltre alle spese legali da parte del datore di lavoro
Il principio del BUON DIRITTO ha trovato applicazione, tutelando un dipendente ingiustamente licenziato.
Si tratta di un caso giudiziario che ha ricordato che anche nei tempi moderni l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori trova ancora applicazione.
 
Di seguito alcune parti della sentenza riferita all’espressione “dilettanti allo sbaraglio con un potere enorme”:
“L’essere fedeli non significa astenersi totalmente dall’esprimere opinioni anche critiche o di dissenso rispetto a decisioni aziendali che non si condividono, purché detta critica sia contenuta dal punto di vista formale e sostanziale e non trasmodi detti limiti … omissis… il recesso immediato in relazione a condotte che con riferimento all’insubordinazione sono qualificate come “ oltraggiosa insubordinazione dei confronti dei superiori”; ed ancora furti o vie di fatto; nonché la tenuta di un contegno nel luogo di lavoro o nella vita privata che sia “ indecoroso” sì da poter pregiudicare l’ordinario svolgimento della vita lavorativa, ovvero recare danno anche all’immagine dell’azienda.
Gravità che all’evidenza, nel caso di specie, non connota la condotta tenuta dal Gardellin il quale ha espresso un’opinione personale in termini eccessivi e trasmodante i limiti formali e sostanziali, ma non ha – per quanto emerso in causa- provocato alla società datrice di lavoro un danno ulteriore rispetto a quello della diffusione pubblica della notizia dell’avviso del corso … omissis… non ritiene questa Corte che in relazione alla graduazione della gravità delle condotte stabilita dalle parti collettive , la condotta contestata integri la fattispecie necessaria e sufficiente al licenziamento.”